Le censure rivolte alla predeterminazione della griglia di valutazione delle pubblicazioni e a(lla mancanza de)i criteri di conversione dei giudizi in punteggi non richiedono alcuna dimostrazione del superamento della prova di resistenza. A base di esse vi è infatti l’interesse strumentale all’annullamento parziale della procedura concorsuale, da cui deriva il vantaggio di potere coltivare la chance di utile collocazione nella sua graduatoria finale, sia pure all’esito dell’attività di rinnovazione del procedimento selettivo da parte dell’amministrazione universitaria. L’esito di quest’ultima sfugge inoltre ad ogni previsione e dunque alla dimostrazione che lo stesso possa essere favorevole al ricorrente, per cui nessuna probatio diabolica può sotto questo profilo essere posta a suo carico ai fini del superamento della prova di resistenza. L’interesse così descritto è quindi considerato dalla giurisprudenza amministrativa giuridicamente rilevante e quindi sufficiente ai sensi del sopra citato art. 100 cod. proc. civ. a fondare l’impugnazione nella presente sede giurisdizionale di legittimità.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO