Professori e Ricercatori

NORMATIVA

LA CHIAMATA DEI PROFESSORI (ORDINARI E ASSOCIATI) E IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI

Il reclutamento dei professori (ordinari e associati) e il reclutamento dei ricercatori universitari avviene tramite procedure concorsuali disciplinate dagli artt. 18 e 24 della l. n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario – c.d. Legge Gelmini”).

Tali disposizioni fissano i principi generali ai quali i singoli regolamenti di Ateneo, espressione dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost.), devono informarsi nella disciplina di dettaglio.

Più specificatamente l’art. 18 (Chiamata dei professori) prevede che le Università disciplinino,  tramite i propri regolamenti, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, secondo alcuni specifici criteri indicati dal comma 1 [tra i quali: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e/o di un profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, sul trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell’ASN ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni (anche superiori) oggetto del procedimento; possono partecipare i professori di I e di II fascia già in servizio o gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando; in ogni caso, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del dipartimento o della struttura che effettua la chiamata con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo; c) applicazione dei criteri di cui alla lett. b), ultimo periodo, a tutti i contratti erogati dall’Ateneo, compresi gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 e i contratti di cui all’art. 24; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lett. b); e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento (con voto a maggioranza assoluta) e approvazione della stessa con delibera del CdA].

I procedimenti di chiamata dei professori di I e II fascia (come quelli per l’attribuzione dei contratti per ricercatori a tempo determinato), sono effettuati sulla base della programmazione triennale (co. 2).

L’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) disciplina le procedure pubbliche di selezione per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da parte delle Università, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

I destinatari dei contratti da ricercatori sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle Università con proprio regolamento, nel rispetto di alcuni specifici criteri di cui al comma 2: (a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, sul trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature di titoli e delle pubblicazioni; b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca equivalente, (o diploma di specializzazione medica), con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma da ricercatore; c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione; esclusione di esami scritti e orali, ad eccezione di una prova di lingua straniera; d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell’università al termine dei lavori della commissione giudicatrice).

L’attuale disciplina, recentemente riformata dall’art. 14 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79/2022 e successivamente modificato dall’art. 6, co. 1, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14/2023, introduce una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, di durata complessiva di 6 anni.

A partire dalla conclusione del terzo anno, l’università valuta il titolare del contratto (che ne faccia istanza e che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale), ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. e) della l. n. 240/2010. La valutazione interna si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo.

In caso di esito positivo della valutazione – svolta tramite una prova didattica (co. 5 bis della l. n. 240/2010) – il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all’art. 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione (co. 5 della l. n. 240/2010).

Tale procedura può essere utilizzata per la chiamata anche nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica (co. 6 della l. n. 240/2010).

Prima di detta riforma, l’art. 24 disciplinava due figure di ricercatori a tempo determinato e le relative modalità di accesso:

– ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, let. a): contratti triennali riservati a chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero sono in possesso del titolo di specializzazione medica) prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b): contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di Ricercatore di tipo a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della l. n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

In ogni caso, la distinzione tra i ricercatori di tipo a) e di tipo b) resterà in vigore sino alla completa attuazione della suddetta riforma.

Infatti, quanto alla disciplina transitoria, il D.L. 36/2022 prevede che:

– alle procedure di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) e b) già bandite continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l. n. 240/2010,

– ferma la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari, fino al 30.6.2023, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010,

– fino al 30.6.2025, ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all’art. 22, a valere sulle risorse del PNRR, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027,

– fino al 30.6.2025 a coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), e che stipulano un contratto ai sensi dell’art. 24 è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni

– fino al 30.6.2025 ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 e che stipulano un contratto ai sensi dell’art. 24 è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni,

– fino al 30.12.2026 le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all’art. 24 ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’art. 22.

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Alle suddette procedure continueranno ad applicarsi le seguenti fonti regolamentari:

– il D.P.R. n. 117/2000 è il Regolamento concernente le “modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”.

– il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 disciplina la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,

– il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 disciplina i “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

– il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 prevede i “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”.

Il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori è disciplinato nel rispetto di ulteriori principi sanciti da atti ministeriali, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e da norme europee.

L'indice delle fonti

NORMATIVA NAZIONALE
  • D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210)
  • L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario)
  • D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 (Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali)
  • D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79
  • D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
  • D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41.

Per i soli ricercatori:

  • Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 (Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche)
  • Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 (Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
  • il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 (Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato)
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