La Commissione, anziché procedere ad una valutazione dell’apporto individuale del candidato, si è limitata a dare atto della sua collocazione numerica nell’elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun approfondimento istruttorio. Né un maggior grado di approfondimento si ravvisa nei giudizi espressi dai singoli Commissari, anch’essi ancorati – ai fini della valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee – all’ordine degli autori. Tale modus operandi non può considerarsi conforme alla disciplina normativa.
Ne consegue che, pur nella stringatezza delle valutazioni che caratterizzano le procedure di valutazione per il conferimento della abilitazione nei settori di carattere scientifico, deve pur sempre individuarsi il percorso logico – motivazionale seguito dalla Commissione ai fini della formulazione del giudizio finale.
Sotto tale profilo, ove il giudizio risulti privo di una effettiva motivazione, dal momento che non offre alcuna considerazione in termini di originalità, innovatività e rilevanza del contenuto, limitandosi ad una valutazione – come visto complessiva e superficiale – della collocazione editoriale delle pubblicazioni e del contributo individuale, e senza esporre alcuna considerazione critica sul contenuto delle stesse, in particolare sul rigore metodologico, innovatività e qualità del contributo del candidato, questo è illegittimo. In ragione di ciò, il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.