Qualora, nell’ambito di un ricorso avverso gli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B, sia fissata udienza di discussione a breve anche al fine di tutelare le esigenze cautelari della ricorrente (necessitando il ricorso di un più approfondito esame nel merito) e nelle more intervenga la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università con la quale sia approvata la proposta di chiamata della controinteressata, consentendo così la stipulazione del contratto, è opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 19198 del 31.10.2024
PROFESSORE ASSOCIATO – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI STRANIERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ACCOGLIMENTO