Qualora, nell’ambito di un ricorso avverso gli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B, sia fissata udienza di discussione a breve anche al fine di tutelare le esigenze cautelari della ricorrente (necessitando il ricorso di un più approfondito esame nel merito) e nelle more intervenga la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università con la quale sia approvata la proposta di chiamata della controinteressata, consentendo così la stipulazione del contratto, è opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA