Qualora, nell’ambito di un ricorso avverso gli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B, sia fissata udienza di discussione a breve anche al fine di tutelare le esigenze cautelari della ricorrente (necessitando il ricorso di un più approfondito esame nel merito) e nelle more intervenga la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università con la quale sia approvata la proposta di chiamata della controinteressata, consentendo così la stipulazione del contratto, è opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – RUOLO DI ULTIMO AUTORE – CORRESPONDING AUTHOR – OMESSA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI AUTHORSHIP – SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SETTORE SCIENTIFICO AGR/20 – ACCOGLIMENTO