Qualora, nell’ambito di un ricorso avverso gli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B, sia fissata udienza di discussione a breve anche al fine di tutelare le esigenze cautelari della ricorrente (necessitando il ricorso di un più approfondito esame nel merito) e nelle more intervenga la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università con la quale sia approvata la proposta di chiamata della controinteressata, consentendo così la stipulazione del contratto, è opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO