L’art. 19, comma 1-bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 costituisce norma di interpretazione autentica – ad efficacia retroattiva – ha selezionando il significato secondo cui la valutazione richiesta, ai fini dell’inserimento nelle liste dei docenti sorteggiabili quali membri della Commissione per l’A.S.N., è quella che si basa sui criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR.
La sentenza appellata non ha tenuto conto della disciplina introdotta dall’art. 19, comma 1-bis, cit. ed ha ritenuto – erroneamente – che la valutazione dovesse riguardare l’effettivo proficuo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti e che la stessa dovesse essere compiuta “secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ateneo e nel rispetto dei criteri dettati dall’ANVUR”. In altre parole, il primo giudice non ha considerato il significato della norma selezionato dal Legislatore tramite la norma di interpretazione autentica, ma ha individuato un altro significato tra quelli possibili anteriormente al suddetto intervento legislativo donde l’appello è stato accolto con riforma della sentenza di primo grado.