I concorsi universitari nel quadro costituzionale

Il tema del merito sta entrando sempre più diffusamente nel dibattito giuspubblicistico soprattutto nella misura in cui si pone in relazione, direttamente o indirettamente, con alcuni diritti e doveri fondamentali, con l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e, più in generale, con l’intero sistema di principi e valori costituzionali. Basti pensare al lavoro quale valore fondante della Repubblica (art. 1 Cost.) e strumento di crescita individuale e sociale (artt. 4, 36, 37, 46 Cost.) oppure al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che sotto più profili interseca il principio del merito. Nel test di ragionevolezza, ad esempio, il merito è potenzialmente in grado di fornire un valido contributo nella valutazione della razionalità, logicità, coerenza, congruità dei trattamenti differenziati che mirano a valorizzare le competenze e le capacità individuali. Sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale, l’art. 3, 2° comma della Costituzione, nell’impegnare la Repubblica non già a rimuovere le disuguaglianze ma a rimuovere gli ostacoli (economici e sociali) che limitano l’uguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, persegue la cosiddetta “parità dei punti di partenza”: presupposto irrinunciabile di qualsiasi “competizione” basata sul merito. Solo garantendo pari opportunità, infatti, il merito può assurgere a corretto strumento di promozione sociale e di realizzazione della persona.

Tuttavia le differenti modalità e il mutevole “peso” con cui il merito manifesta la propria capacità affermativa nel quadro dei principi costituzionali sono notevolmente diversi a seconda degli obiettivi che la Carta costituzionale di volta in volta persegue. Vi sono ambiti in cui il merito trova esplicito fondamento costituzionale e pertanto assume valore preponderante nelle scelte legislative. È il caso del diritto allo studio garantito a «capaci e meritevoli» (art. 34 Cost.) o delle procedure concorsuali (art. 97 Cost.) tenuto conto che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, il concorso costituisce non solo la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni (Corte cost., sent. n. 210 del 2013, p.to 3 cons. in diritto) ma soprattutto «meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito» (Corte cost., sent. n. 363 del 2006, p.to 3 cons. in diritto). La stessa Corte costituzionale precisa che le eccezioni alla regola generale del concorso, seppur consentite anche dall’art. 97 Cost., debbono rispondere sempre a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sent. n. 81 del 2006, p.to 4 cons. in diritto) altrimenti la deroga rischia di risolversi in un privilegio (sent. n. 205 del 2006, p.to 3.1 cons. in diritto) che costituisce l’esatto opposto del principio del merito.

In alcuni contesti, invece, la valutazione basata sul merito entra in potenziale contrapposizione con altri principi costituzionali, collocandosi all’interno di un dinamico e difficile meccanismo di bilanciamento. Basti pensare, ad esempio, alla disciplina sul cosiddetto “collocamento obbligatorio” che prevede, a carico di datori di lavoro sia pubblici che privati, precisi obblighi (come quote di riserva, titoli preferenziali) a favore di alcune categorie di lavoratori svantaggiati (invalidi, orfani di guerra o per servizio, ecc.). In tali circostanze il legislatore, pur continuando a garantire il principio del merito nell’accesso al pubblico impiego e, più in generale, nella valorizzazione delle professionalità e delle competenze sul lavoro, si fa contestualmente carico anche di talune istanze solidaristiche che ugualmente trovano fondamento costituzionale (art. 2 e art. 38 Cost.) e che suggeriscono di “accompagnare” e sostenere nel percorso di inserimento lavorativo quei soggetti che incontrano difficoltà oggettive o presentano particolari condizioni di disagio.

Non mancano, infine, ambiti nei quali il principio del merito cede completamente il passo ad esigenze di coesione sociale, di solidarietà o comunque ad altri obiettivi di interesse generale. È il caso, ad esempio, del diritto di accesso all’istruzione obbligatoria (art. 34, c. 2 Cost.) garantito a tutti, a prescindere dalle capacità o dai meriti individuali. Ma, più in generale, è ciò che accade nella tutela di alcuni diritti sociali (salute, assistenza, ecc.) che non dipendono evidentemente dai meriti dei beneficiari ma solo dalla particolare condizione di necessità o di bisogno in cui essi si trovano.

Nel quadro generale qui sinteticamente tratteggiato, i concorsi per l’accesso ai ruoli universitari costituiscono procedure che si collocano senz’altro nel primo dei tre distinti ambiti. Più che altrove, infatti, nel campo della ricerca scientifica (come promossa nell’art. 9 Cost.), il principio del merito assume una rilevanza fondamentale. Le procedure concorsuali e, in generale, le selezioni di natura competitiva che investono il settore della ricerca sono chiamate ad escludere valutazioni di tipo solidaristico o fiduciario o di appartenenza corporativa a vantaggio di una «selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito» aperta a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previamente e obiettivamente definiti (Corte cost., sent. n. 293 del 2009, p.to 3.1 cons. in diritto). Il principio del merito, dunque, richiede il rispetto anche di altri principi costituzionali imprescindibili che agiscono in sinergia: obiettività e predeterminazione dei criteri, pubblicità, trasparenza, imparzialità ma anche efficienza nei procedimenti (Corte cost., sent. n. 363 del 2006, p.to 3 cons. in diritto), ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 242 del 2011, p.to 7 cons. in diritto). In sostanza, il merito non vive di vita propria ma assume rilievo e si afferma soprattutto nella misura in cui si inserisce organicamente e coerentemente nel quadro degli altri principi e valori costituzionali.

Tutt’altra questione, assai più spinosa, è come misurare il merito. Un problema di non facile soluzione e dai confini assai ampi. Sotto questo profilo, i distinguo diventano numerosi come ad esempio quello tra merito in senso “assoluto”, cui si fa ricorso quando il risultato da raggiungere è prestabilito, unico e uguale per tutti coloro che partecipano alla competizione, e merito in senso “relativo” quando si intende misurare il grado di miglioramento progressivo dei meriti individuali, tenuto conto dei diversi livelli di partenza. I modelli e i criteri di misurazione del merito non sono unici ed assoluti, dunque, ma vanno definiti in maniera funzionale, sulla base dei risultati che ogni procedura selettiva richiede.

In ogni caso, le criticità o le inadeguatezze dei sistemi di valutazione del merito non dovrebbero mai mettere in discussione il principio. Confondere i limiti che inevitabilmente caratterizzano i metodi di misurazione del merito con le valide finalità che il principio persegue è fuorviante, sarebbe come voler mettere in discussione il principio democratico a causa degli indiscutibili difetti dei vari modelli di democrazia sinora concretamente sperimentati.

La ricerca delle modalità più adeguate per la corretta misurazione del merito è la vera sfida di una società che punta alla valorizzazione dei migliori talenti e delle proprie potenzialità, nel settore della ricerca scientifica e non solo. Una sfida certamente difficile ma che senz’altro “merita” di essere affrontata.

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