Il ricorso è improcedibile per non avere il ricorrente impugnato gli atti effettivamente lesivi e finali della procedura (la delibera del Consiglio del Dipartimento e la delibera del Consiglio di Amministrazione) non essendo sufficiente impugnare gli atti inerenti all’esperimento della sola fase di selezione della procedura, sino all’approvazione da parte del Rettore, senza che siano stati contestati gli atti successivi e finali, con i quali si è approvata la proposta di chiamata del vincitore e, ancora, la nomina e la sua presa di servizio. Infatti, rientra nella discrezionalità del Consiglio di Dipartimento (titolare di un potere discrezionale di procedere ovvero non procedere alla chiamata del ricercatore selezionato dalla commissione e del Consiglio di Amministrazione (cui è attribuito il potere di approvare la proposta di chiamata, alla luce di una valutazione sulla sussistenza dei presupposti finanziari) decidere, al di là dell’esito della procedura valutativa di competenza della Commissione giudicatrice, se procedere o meno alla chiamata del candidato indicato dalla Commissione, non esaurendosi la procedura con l’emanazione del decreto del Rettore di approvazione degli atti della Commissione.
Le argomentazioni del ricorrente sono dirette a sindacare un giudizio tecnico discrezionale, pretendendo di sostituire il giudizio della commissione e, ciò, senza dimostrare il venire in essere di quei profili di eccesso di potere che legittimerebbero un sindacato di questo Tribunale.