Nel caso in cui il ricorrente abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione dell’appello in quanto l’interesse fatto valere con l’impugnazione è stato integralmente soddisfatto dall’annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e con successivo, ad avviso dell’appellante, corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione universitaria di modo che il giudice amministrativo non potrebbe annullare nuovamente i verbali già rimossi dall’amministrazione, con cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sente. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE