Nel caso in cui il ricorrente abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione dell’appello in quanto l’interesse fatto valere con l’impugnazione è stato integralmente soddisfatto dall’annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e con successivo, ad avviso dell’appellante, corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione universitaria di modo che il giudice amministrativo non potrebbe annullare nuovamente i verbali già rimossi dall’amministrazione, con cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO