Nel caso in cui il ricorrente abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione dell’appello in quanto l’interesse fatto valere con l’impugnazione è stato integralmente soddisfatto dall’annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e con successivo, ad avviso dell’appellante, corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione universitaria di modo che il giudice amministrativo non potrebbe annullare nuovamente i verbali già rimossi dall’amministrazione, con cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO