Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 15048 del 21.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE - GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APPROCCIO PREVALENTEMENTE DESCRITTIVO DELLE PUBBLICAZIONI – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – LIMITATA RILEVANZA NEL SETTORE CONCORSUALE – CUMULATIVITÀ DEI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 12/A1

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità espresso a maggioranza nella specie con tre voti negativi su cinque richiede una motivazione di maggiore pregnanza rispetto al caso di giudizio unanime, dovendo la commissione rendere comprensibili le ragioni per le quali gli elementi positivi valorizzati dai commissari dissenzienti sono stati ritenuti recessivi nella determinazione finale, senza che ciò imponga una confutazione puntuale di tutti gli argomenti da questi ultimi espressi.

Tale onere è assolto quando il giudizio collegiale, integrato dai presupposti giudizi individuali conformi dei componenti della maggioranza, esponga con sufficiente chiarezza e analiticità l’iter logico-deduttivo seguito e le specifiche ragioni del diniego, inclusa la descrizione del contenuto di ogni monografia e gruppo di pubblicazioni esaminati con l’indicazione degli aspetti positivi e delle criticità rilevate.

È attendibile e non irragionevole il giudizio negativo fondato sulla convergente valutazione che le pubblicazioni presentate, pur nel riconoscimento di taluni elementi di pregio, siano caratterizzate da un approccio prevalentemente descrittivo e ricostruttivo, da carenza di marcata originalità e sistematicità e da limitata rilevanza all’interno del settore concorsuale, tenuto conto che la figura del professore universitario di prima fascia implica una padronanza della materia scientifica che sia specifica, approfondita e tendenzialmente completa, con un peso della dimensione internazionale più marcato rispetto alla seconda fascia. Poiché i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 devono ricorrere cumulativamente, il mancato soddisfacimento di una pluralità di essi nella specie l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la qualità della produzione scientifica e la rilevanza delle pubblicazioni nel settore è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di non idoneità, indipendentemente dalla valutazione positiva degli altri requisiti oggettivi.

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