Il principio del tempus regit actum, nel settore del diritto amministrativo, attiene alla corretta identificazione della regola iuris da applicare in caso di sopravvenienze normative.
Con riferimento al procedimento amministrativo, inteso in termini generali e senza ulteriori specificazioni, tale principio impone alla P.A. di considerare anche le modifiche normative intervenute dopo l’avvio del procedimento, non potendosi considerare come definitivo l’assetto normativo cristallizzatosi alla data di avvio del procedimento.
Più specificatamente, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa: “consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 20.12.2024, n. 4165).
Tale principio assume un significato particolare nell’ambito dei concorsi pubblici (in generale) ove il momento di avvio del procedimento si correla all’adozione di un bando di concorso, atto amministrativo generale che costituisce la lex specialis della procedura.
A tal proposito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Pl. n. 9 del 24.5.2011) ha da tempo chiarito – in materia di concorsi pubblici e ius superveniens – che “le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse”(Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909).
È così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento.”.
Il bando di concorso, per la sua natura di autovincolo, con effetti interni ed esterni, ha l’effetto di rendere quindi insensibile alle sopravvenienze normative i procedimenti in corso, anche a tutela dell’affidamento dei partecipanti.
Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa si è occupata da ultimo del principio del tempus regit actum nel particolare settore dei concorsi universitari, con riferimento al reclutamento del personale accademico e in particolare nel caso della esecuzione di un giudicato amministrativo (sotto l’angolo visuale dell’effetto conformativo della statuizione e della riedizione del potere).
In questo ambito occorre operare un distinguo a seconda che la sentenza del giudice amministrativo intervenga: (i) su un procedimento in corso, magari incidendo su un singolo segmento della stessa; ovvero se per effetto della pronuncia del giudice amministrativo sia necessario procedere ad una (ii) rinnovazione, ex novo, dell’intero iter procedimentale.
i) Nel primo caso, nel caso di successione diacronica di discipline (anche regolamentari) il parametro normativo che dovrà essere utilizzato è quello esistente al momento della indizione della procedura.
Si veda, sul punto, Tar Toscana, sez. IV, 5.11.2025, n. 1766 – che con riferimento allo ius superveniens (in specie, adozione di un nuovo regolamento, intervenuto nelle more di un procedimento ancora in corso) ha affermato: “né il ricorrente può pretendere, attraverso l’invocata riconvocazione della Commissione, l’applicazione della modifica al “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010”, e in particolare all’art. 6, intervenuta con D.R. del 16 febbraio 2024 n. 358, prescrivendo ora il testo novellato dell’art. 6 (rubricato “Modalità e svolgimento delle procedure”) alla Commissione: “giudizi descrittivi specifici, non numerici, per ogni candidato, attribuendo a ciascun parametro una valutazione compresa tra insufficiente e ottimo (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo)”, in quanto le modifiche introdotte dal citato D.R. per espressa previsione del medesimo, si applicano: “alle procedure bandite successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse (a esclusione dei bandi già trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione)”. Quindi, essendo la procedura stata indetta nel settembre 2021, in conformità con il Regolamento all’epoca vigente (D.R. n. 1285/2019, come modificato dal D.R. n. 1280/2022), non vi è alcun dubbio che le nuove disposizioni non potessero in alcun modo trovare applicazione nel caso di specie”.
ii) In caso di rinnovazione dell’intera procedura, invece, il Consiglio di Stato, sez. VII, 5.3.2026, n. 1744 ha affermato che “è evidente che questa scelta, con la quale l’Università ha di fatto avviato ex novo una nuova procedura, secondo una prospettazione intuitiva, le avrebbe imposto di applicare il nuovo regolamento per la chiamata dei professori, che, come detto, nel frattempo era entrato in vigore. Ciò non è avvenuto perché l’Università ha ritenuto applicabile il vecchio regolamento del 2011 sul presupposto che la procedura de qua aveva avuto il suo formale avvio con la delibera del Consiglio di Dipartimento n.70, emessa il 19 aprile del 2017, ossia in un momento in cui era ancora in vigore il precedente regolamento. Tuttavia questa scelta è illegittima (…). Dunque è contrario ai principi di imparzialità ed efficienza dell’amministrazione ritenere, così come ha fatto la parte appellata nell’occorso, l’ultrattività del precedente, e non aggiornato regolamento, allorquando la fase più importante del procedimento, da un punto di vista funzionale, si sia svolta nella vigenza delle nuove disposizioni.”
In conclusione, se il giudice annulla solo alcuni atti (es. valutazione della commissione) e l’Ateneo si limita a rieditare tali atti, mantenendo fermo il bando originario e non riaprendo la platea dei candidati, continua ad applicarsi la disciplina (legge, regolamento e bando) vigente alla data di quel bando. Diversamente, qualora dopo l’annullamento di una procedura concorsuale universitaria, l’Amministrazione decida di riavviarla integralmente con un nuovo avviso, di fatto ciò determina la indizione di un nuovo concorso, con applicazione della normativa vigente al momento del nuovo bando, non quella in vigore all’epoca del primo avvio.