Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 2479 del 24.3.2025

RICERCATORI DI TIPO B - INTERESSE A RICORRERE - VICENDE POSTERIORI - CRITERI DI VALUTAZIONE - DISCREZIONALITA' TECNICA - SINDACATO GIURIDIZIONALE - SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - UNIVERSITA' DEGLI DI NAPOLI FEDERICO II -RIGETTO

La circostanza addotta dal controinteressato (che osserva che, dopo la nomina a ricercatore e l’ultimazione del triennio previsto dal contratto di lavoro, lo stesso è stato chiamato a ricoprire il ruolo di professore di II fascia) non priva la ricorrente principale dell’interesse a far valere l’illegittimità della procedura di selezione poiché, a prescindere dalle successive vicende professionali del prescelto, non v’è ragione per ritenere che la decisione eventualmente favorevole non possa arrecare alla ricorrente principale una qualche utilità, anche di carattere morale. La domanda di giustizia esige, infatti, che non ridondino in danno dell’interessato le vicende posteriori che si pongono al di fuori del processo instaurato, le quali sono valutabili se attinenti all’ambito delineato dall’azione promossa (nell’ipotesi tipica, quando è rimosso l’atto impugnato).

La contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.

La valutazione discrezionale si connota per la pluralità e complessità degli elementi presi in considerazione, da parte di Commissari dotati di specifiche competenze tecnico-scientifiche, il cui operato è frutto dell’esame dei fattori rilevanti, assumendoli in una scala di valori che ne gradua la rilevanza, per trasporli infine in un giudizio di maggiore o minore pregio. E’ esclusa la sindacabilità dei giudizi valutativi delle Commissioni di concorso, se non qualora emergano vizi di natura e consistenza tale da far trasparire con immediatezza che la valutazione sia scaturita da un palese travisamento, appaia abnorme o si mostri del tutto illogica.

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