Nelle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, le cui scelte non sono assoggettabili al sindacato del giudice amministrativo salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; qualora la commissione determini i criteri in conformità al regolamento di ateneo, non è tenuta a motivare specificamente la propria scelta.
Non è manifestamente irragionevole la decisione di assegnare il punteggio massimo consentito dal regolamento alle pubblicazioni scientifiche nella specie 70 punti su 100 in relazione a una procedura finalizzata all’assunzione di un ricercatore con prevalenti compiti di ricerca, come confermato dalla ripartizione del monte ore annuo stabilita dal regolamento di ateneo.
Con riguardo ai sub-criteri per la valutazione delle pubblicazioni, non è irragionevole la scelta di differenziare i punteggi in funzione della tipologia dello studio attribuendo un massimo più elevato agli studi sperimentali rispetto ai caso-controllo in quanto idonea a valorizzare le tipologie di contributi maggiormente indicativi delle capacità di innovazione e di ricerca; parimenti non è irragionevole la parificazione del primo, secondo e ultimo autore e del corresponding author in discipline caratterizzate da una forte dimensione collaborativa, in cui tali convenzioni riflettono accordi riconosciuti a livello internazionale.
Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera quale sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione e da rendere comprensibile l’iter logico seguito, occorrendo una motivazione aggiuntiva solo in difetto di tale condizione.
Le censure relative ai punteggi assegnati dalla commissione sono inammissibili per difetto di prova di resistenza quando il ricorrente, classificatosi al quinto posto, non abbia proposto censure nei confronti dei candidati che lo precedono in posizioni intermedie e, anche correggendo in suo favore tutti i punteggi contestati, non potrebbe comunque superare il terzo classificato.
Infine, il verbale delle operazioni di sorteggio dei commissari non deve contenere una puntuale descrizione di tutte le attività svolte, essendo sufficiente che dia atto degli aspetti salienti e significativi; le eventuali irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale.