L’operazione eseguita dalla Commissione, che sommato le tre borse post-dottorali considerando i quattro mesi da novembre 2019 a febbraio 2020 come un anno di ricerca, viola sia la lex specialis della procedura, sia la normativa nazionale e di Ateneo. Invero, il requisito di “aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di” contratti / assegni / borse dev’essere inteso nel senso di avere svolto l’attività di ricerca per tre anni solari effettivi. Per principio generale, infatti, il riferimento ad uno spatium temporis misurato in anni (o in mesi, o in giorni) indica il periodo in senso diacronico ed implica, quindi, la necessità di coprirlo realmente, non essendo possibile ricostruirlo virtualmente mediante la sommatoria di più incarichi contemporanei.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO