Nelle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della L. 240/2010, è illegittima la predisposizione e applicazione, da parte della commissione giudicatrice, di un criterio di valutazione fondato sulla conformità del profilo dei candidati al programma di ricerca oggetto del bando, in violazione dell’art. 2 del D.M. 243/2011, che impone alla commissione di effettuare la valutazione comparativa con riferimento esclusivo allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari: il programma di ricerca identifica il contenuto dell’attività cui sarà destinato il ricercatore e costituisce oggetto delle informazioni obbligatorie del bando, non un criterio selettivo, sicché il suo utilizzo come parametro differenziale tra candidati determina un vizio che si riverbera sull’intera valutazione comparativa.
È altresì illegittima la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica che, pur avendo predeterminato l’utilizzo di indici bibliometrici corretti per età accademica, pervenga a un divario di punteggio tra i candidati (nella specie quasi di uno a tre) in assenza di qualsiasi ipotesi metodologica nei verbali che lo giustifichi, tanto più quando i valori bibliometrici dell’uno non siano inferiori a quelli dell’altro dopo la correzione per durata dell’attività accademica. Non può essere ammessa a valutazione, neanche ai fini della consistenza complessiva della produzione scientifica, una pubblicazione che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non fosse stata nemmeno accettata per la pubblicazione secondo le norme vigenti.
Con riguardo infine al ruolo del Consiglio di Dipartimento, le disposizioni regolamentari che gli attribuiscono il compito di formulare la proposta di chiamata tra più candidati dichiarati idonei non conferiscono al predetto organo il potere di proporre la chiamata di un candidato a prescindere dall’esito della procedura concorsuale: in presenza di più idonei con punteggi differenti, la proposta di chiamata non può essere diretta in via di principio al candidato con il punteggio più basso, pena la violazione dei principi di logicità e congruità della procedura e dell’impostazione normativa volta alla selezione, a cura della commissione, del soggetto più meritevole.