Nelle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo A, la commissione giudicatrice può legittimamente concludere i propri lavori senza proclamare alcun candidato idoneo alla chiamata, non essendo rinvenibile nell’ordinamento alcuna norma che imponga l’obbligo di individuare comunque un vincitore: ammettere il contrario condurrebbe all’esito paradossale di costringere un ateneo ad assumere nel ruolo docente un soggetto ritenuto non adeguatamente preparato, con effetti pregiudizievoli per gli obiettivi formativi dell’istruzione universitaria.
La nuova commissione nominata a seguito dell’annullamento in autotutela degli atti della procedura disposto dall’ateneo per non essere sufficientemente garantito il principio di imparzialità in ragione dei rapporti professionali tra il presidente della commissione originaria e la candidata vincitrice esprime valutazioni del tutto autonome rispetto a quelle del precedente organo valutatore, sicché la diversità dei giudizi resi costituisce fisiologica espressione di tale autonomia e non integra alcun vizio di illegittimità.
Il giudizio tecnico della commissione sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati, connotato da un fisiologico margine di opinabilità, non è sindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo: il candidato non può limitarsi ad autostimare differentemente il proprio curriculum, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità del giudizio espresso dall’organo valutatore, non potendo il giudice sostituire alla valutazione opinabile della commissione la propria, altrettanto opinabile.