Nelle procedure concorsuali per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, il candidato che contesti l’esito della procedura senza mirare all’annullamento dell’intera procedura e alla sua ripetizione per vizi strutturali, ma solo alla revisione della valutazione comparativa o alla rivalutazione della propria posizione ha l’onere di fornire la prova di resistenza, ossia di dimostrare a priori che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, egli si sarebbe collocato in posizione utile; tale onere non è assolto dalla mera asserzione generica di un punteggio diversamente ottenibile, né dalla prospettazione in corso di causa e in via subordinata formulata per la prima volta in replica all’eccezione di inammissibilità di un margine di recupero “astrattamente” conseguibile, in assenza di qualsiasi ricostruzione metodologica verificabile.
L’interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura presuppone la proposizione di censure di carattere strutturale, contraddistinte dall’attitudine a rimettere in discussione la legittimità dell’intero procedimento e non soltanto di una sua parte; ove le censure attengano esclusivamente alle modalità di applicazione dei criteri da parte della commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e i criteri stessi siano stati espressamente ritenuti in astratto idonei a garantire trasparenza e imparzialità non vi è luogo per il riconoscimento dell’interesse strumentale.
Le censure nuove ivi comprese quelle relative alla mancata predeterminazione dei criteri operativi o alla cosiddetta pesatura postuma, introdotte per la prima volta con memorie difensive non notificate non possono ampliare il thema decidendum del giudizio, essendo alla memoria difensiva affidato il solo compito di illustrare i motivi di gravame già ritualmente proposti; tali censure, ove scaturenti da una conoscenza acquisita in corso di causa, devono essere introdotte con i pertinenti mezzi processuali previsti dal codice del processo amministrativo e segnatamente con i motivi aggiunti pena la loro inammissibilità.