Nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia, qualora la commissione giudicatrice si vincoli spontaneamente, nella seduta preliminare, all’applicazione di criteri e sotto-criteri analitici per la valutazione delle singole voci del curriculum dei candidati, essa non può successivamente disattenderli ricorrendo a giudizi meramente narrativi e descrittivi che non consentano di ricostruire la correlazione con i parametri predeterminati, pena la violazione dell’autovincolo e il conseguente difetto di motivazione: il principio di autovincolo, posto a presidio della par condicio tra i concorrenti, comporta che i criteri previamente individuati costituiscano un limite all’esercizio della discrezionalità valutativa e che la loro violazione in executivis determini l’illegittimità dei giudizi espressi.
Tale principio trova applicazione anche alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, quando la commissione abbia predeterminato criteri analitici quali originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale e poi si sia limitata a una valutazione globale narrativa priva di corrispondenza con i parametri fissati.
Costituisce autonomo vizio di illegittimità l’assenza, nel verbale della seduta preliminare, di qualsivoglia criterio per la valutazione dell’attività clinica assistenziale, essendo necessario che anche per tale voce vengano predeterminati i parametri valutativi prima di procedere all’espressione del giudizio sui candidati: la mancata predeterminazione di tali criteri non consente di verificare l’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuire giudizi differenziati tra i candidati. L’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comporta la caducazione degli atti successivi di proposta di chiamata e di approvazione della stessa.
L’effetto conformativo della sentenza impone all’ateneo, da un lato, di integrare preliminarmente il verbale con i criteri per la valutazione dell’attività clinica e, dall’altro, di ripetere il giudizio comparativo in conformità agli autovincoli già fissati, affidando la riedizione a una commissione in diversa composizione.