Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 14554 del 2.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APODITTICITÀ DEL GIUDIZIO SULLA COLLOCAZIONE EDITORIALE – ILLEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALL'IMPATTO CITAZIONALE NEI SETTORI NON BIBLIOMETRICI – SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - ACCOGLIMENTO

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità espresso a maggioranza nella specie con tre voti negativi su cinque impone una motivazione di maggiore pregnanza rispetto al caso di giudizio unanime, dovendo la commissione rendere comprensibili le ragioni per le quali gli elementi positivi valorizzati dai commissari dissenzienti sono stati ritenuti recessivi nella determinazione finale, senza che ciò richieda una confutazione puntuale di tutti gli argomenti da questi ultimi espressi; tale onere non è assolto quando il giudizio si limiti all’affermazione apodittica e stereotipata che la collocazione editoriale delle pubblicazioni risulti “limitata”, senza indicare le specifiche ragioni di tale valutazione né come il dissenso dei commissari favorevoli sia stato superato, tanto più in presenza di pubblicazioni in larga parte collocate su riviste di fascia A secondo i criteri ANVUR, elemento espressamente considerato positivo nel verbale di insediamento della commissione.

È altresì illegittimo il ricorso al criterio dell’impatto citazionale ai fini della valutazione della qualità delle pubblicazioni presentate ex art. 7 del D.M. 120/2016 con riferimento a un settore concorsuale non bibliometrico: in tali settori l’impatto citazionale rileva al più come indicatore dell’impatto della produzione scientifica ai fini della verifica del superamento dei valori soglia, non potendo essere utilizzato per il giudizio qualitativo sulle pubblicazioni, che richiede invece la valutazione di elementi qualitativi distinti originalità, rigore metodologico e carattere innovativo non desumibili da un dato meramente numerico suscettibile di essere condizionato da fattori esogeni quali la data di pubblicazione, la lingua, la diffusione della rivista o la specificità degli argomenti trattati.

Costituisce infine vizio di contraddittorietà il giudizio che utilizzi il limitato impatto citazionale come ragione del diniego quando il candidato abbia superato ampiamente tutti i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018, i quali su tali indicatori si fondano.

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