Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, il giudizio di non idoneità è illegittimo per difetto di motivazione quando si risolva in una formula apodittica e tautologica quale la mera affermazione che le pubblicazioni non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale che non consenta di comprendere né quali pubblicazioni siano state ritenute carenti né, soprattutto, quale dei quattro distinti requisiti costitutivi della nozione di qualità elevata di cui all’Allegato B al D.M. 120/2016 originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca, impatto significativo nella comunità scientifica anche internazionale sia stato ritenuto insussistente e per quali ragioni.
La differenza ontologica tra giudizio e motivazione impone che i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 fungano da parametri per la formulazione del giudizio, mentre la motivazione ne costituisce il necessario supporto argomentativo, sicché non è sufficiente richiamare i criteri normativi per assolvere all’obbligo motivazionale. Quando la commissione riconosca al candidato la quasi totalità degli elementi oggettivi previsti dalla disciplina di settore nella specie sette titoli su otto, il superamento di due valori-soglia su tre, la piena coerenza tematica delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare, la collocazione editoriale in riviste del primo e secondo quartile e la continuità ultradecennale della produzione l’onere motivazionale nel negare l’abilitazione è particolarmente rafforzato, dovendo la commissione esplicitare con chiarezza le ragioni per cui, a fronte di tale quadro favorevole, il requisito della qualità elevata debba ritenersi comunque insussistente e quale peso sia stato attribuito a ciascun criterio valutativo.
Costituisce autonomo profilo di difetto di motivazione la contraddizione tra l’affermazione di aver compiuto un analitico esame delle pubblicazioni e l’assenza, nel testo del provvedimento, di qualsiasi descrizione o analisi anche sintetica di anche una sola delle opere presentate. Infine, la sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei commissari che non presentano alcun apporto personale differenziato né alcuna specifica analisi riconducibile al singolo commissario costituisce indice sintomatico dell’assenza di un’autonoma istruttoria individuale e di un’effettiva dialettica collegiale, concorrendo a corroborare il difetto di motivazione già riscontrato.