Qualora nell’ambito di un concorso per la chiamata di un ricercatore di tipo b), la commissione individui tra i criteri di valutazione la determinazione “analitica” dell’apporto individuale del candidato per i lavori in collaborazione, risulta non esaustivo – quanto al profilo motivazionale – il mero riferimento al voto numerico, che non consente di comprendere le ragioni delle votazioni assegnate in relazione all’apporto qualitativo del candidato.
Laddove la commissione di un concorso per la chiamata di un ricercatore di tipo b) si autovincoli ad assegnare punteggi ai soli incarichi per l’“attività didattica” e non all’“attività seminariale” o di mera “assistenza alla didattica”, la valutazione (e la conseguente attribuzione di un punteggio) degli incarichi di un candidato aventi ad oggetto attività seminariale e di assistenza alla didattica deve considerarsi illogica o palesemente erronea.