Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale il giudizio sulla maturità scientifica del candidato è affidato alla discrezionalità tecnica della Commissione, esprimendosi nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo; esso è pertanto sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità o irragionevolezza e del difetto di motivazione, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello dell’organo tecnico.
Il possesso del numero minimo di titoli prescelti dalla Commissione e il raggiungimento dei valori soglia di cui al D.M. 589/2018 il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori costituiscono condizioni di accesso che non comportano l’automatica attribuzione dell’abilitazione, la quale presuppone un autonomo e motivato giudizio di merito sulla qualità e sulla maturità scientifica del candidato ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 120/2016; è dunque legittimo il giudizio di non idoneità che, pur dando atto del possesso dei titoli minimi e dei valori soglia e della coerenza e buona qualità delle pubblicazioni, neghi l’abilitazione in ragione della limitatezza e dell’eccessiva concentrazione tematico-geografica della produzione, di una metodologia non sempre aggiornata e della mancata acquisizione di una posizione riconoscibile nella comunità scientifica nazionale di riferimento.
La motivazione del giudizio collegiale è sufficiente e autosufficiente allorché, letta anche alla luce dei pareri individuali dei commissari, dia conto degli elementi tanto favorevoli quanto sfavorevoli del profilo e delle ragioni che hanno condotto all’esito negativo; i pareri individuali favorevoli della minoranza, ove esprimano genericamente un giudizio di adeguatezza complessiva, non valgono di per sé a superare i contrari e analitici apprezzamenti degli altri commissari.
La posizione del candidato nella comunità scientifica non attiene alla mera presenza di uno studioso, bensì all’impatto della sua produzione, trattandosi di procedura volta a certificare e attribuire la maturità per un ruolo di natura apicale.
L’abilitazione scientifica nazionale, infine, non costituisce procedura di tipo comparativo non prevedendo un confronto diretto tra i candidati ma procedura di valutazione di merito calibrata sulla produzione scientifica del singolo aspirante e condotta in base a requisiti specifici e oggettivi; sono pertanto irrilevanti le censure di disparità di trattamento fondate sul diverso esito riservato ad altri candidati abilitati.