Nelle procedure comparative per la chiamata di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, la nuova valutazione comparativa finale svolta dalla Commissione riconvocata a seguito dell’annullamento in autotutela della precedente graduatoria e dell’esclusione del candidato originariamente vincitore integra una riedizione del potere amministrativo caratterizzata da autonoma ponderazione degli interessi e da una rinnovata comparazione tra i candidati e non un atto meramente confermativo, ancorché la Commissione, in virtù del principio di conservazione degli atti, abbia fatto proprie le operazioni valutative già compiute e verbalizzate; essa è pertanto idonea a determinare autonomi effetti lesivi diretti ed è autonomamente e tempestivamente impugnabile.
Ferma l’insindacabilità nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione sottratte al sindacato di legittimità salvo i macroscopici vizi di manifesta illogicità, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente disparità di trattamento e il divieto per il giudice amministrativo di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico, è nondimeno affetto da difetto di motivazione il giudizio sintetico che attribuisca a entrambe le candidate il medesimo giudizio (nella specie, “discreto”) per un criterio di valutazione l’attività didattica, integrativa e di servizio agli studenti a fronte di attività oggettivamente diverse e non assimilabili per volume, intensità, continuità e tipologia di esperienze, senza differenziare coerentemente l’apprezzamento riferito a ciascuna; la diversità delle attività svolte, di cui la stessa Commissione dà atto nei verbali, avrebbe imposto un giudizio diversificato, e il vizio è rilevante in quanto, superata la prova di resistenza, la sua emenda è idonea a modificare l’esito della procedura.
Resta fermo che la Commissione è tenuta a una valutazione complessiva dell’attività del candidato, non gravata da alcun obbligo di elencazione di tutti i singoli titoli posseduti, costituendo il giudizio finale non un’asettica addizione numerica di fattori bensì un apprezzamento di sintesi volto a verificare il grado di maturità accademica alla luce dei parametri del bando; sono pertanto inammissibili le censure che contrappongano alla valutazione tecnico-discrezionale la soggettiva e più indulgente autovalutazione del candidato.