Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale è legittimo l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari condotto, in coerenza con l’art. 8 e l’Allegato E del D.M. 120/2016 e con il decreto direttoriale di indizione, sulla base del raggiungimento dei valori soglia degli indicatori (c.d. mediane) di cui al D.M. 589/2018 e demandato all’ANVUR, unitamente alla positiva valutazione dell’Università di appartenenza ex art. 6, comma 7, L. 240/2010.
Il requisito del possesso di un curriculum reso pubblico e coerente con i criteri e i parametri del settore non implica l’esigenza di una autonoma valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni degli aspiranti commissari, risultando anzi manifestamente irragionevole sottoporre nuovamente a un giudizio analogo a quello di abilitazione coloro che tale abilitazione hanno già conseguito; sono pertanto infondate le censure di illegittimità derivata dalla asserita illegittima composizione della Commissione, che confondono il piano dell’accertamento della qualificazione dei commissari con quello della valutazione di merito dei candidati.
Allorché la Commissione abbia espresso un motivato giudizio negativo ancorché assunto a maggioranza sulla qualità delle pubblicazioni presentate, tale giudizio è di per sé sufficiente a fondare il diniego dell’abilitazione, sicché può prescindersi dall’esame delle censure relative alla valutazione dei titoli.
In sede di sindacato sono inammissibili le doglianze volte a sovrapporre alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione il diverso apprezzamento auto-formulato dal candidato sulla propria produzione scientifica, specie ove formulato in modo apodittico e in assenza di idonea produzione documentale; resiste al sindacato il giudizio che dia adeguatamente conto, con argomentazioni prive di vizi logico-giuridici, degli elementi negativi ostativi e rimanga privo di un’argomentata critica nel ricorso.
L’oggetto del giudizio sulle pubblicazioni è costituito esclusivamente dai lavori sottoposti dal candidato alla valutazione, e non dalla sua complessiva e più vasta produzione scientifica, la quale rileva ai soli fini degli indicatori; non integra pertanto difetto di motivazione, né uso di categorie autoreferenziali, il giudizio che, pur appuntandosi sui singoli contributi presentati, espliciti le ragioni concrete dell’inadeguatezza qualitativa riscontrata.