Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, pur non potendo il giudice sindacare il contenuto intrinseco delle valutazioni della Commissione, caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, è illegittimo per difetto di motivazione il giudizio di non idoneità che fondi la valutazione negativa della produzione scientifica su formule apodittiche e stereotipate quali l’innovatività e l’originalità ritenute genericamente “non adeguate”, la “serialità” nell’impostazione dei lavori e un “impatto complessivo” valutato come “non sufficiente” senza nemmeno indicare, sia pure sommariamente, le pubblicazioni esaminate e senza esplicitare le ragioni concrete per le quali esse sono state ritenute di qualità non elevata (scarsa collocazione editoriale, basso impatto, scarse collaborazioni internazionali), così da non consentire la ricostruzione del percorso motivazionale seguito.
Il dovere di motivazione della Commissione assume maggiore pregnanza (motivazione rafforzata) allorché il giudizio sia stato assunto non all’unanimità, ma a maggioranza, a fronte di due giudizi individuali favorevoli al conseguimento dell’abilitazione: in tale caso, pur non essendo necessaria una confutazione puntuale di tutti gli elementi di giudizio positivi, devono comunque risultare comprensibili le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione ha ritenuto recessivi tali elementi nell’assunzione della determinazione finale, essendo altrimenti impossibile ricostruire come il dissenso dei commissari favorevoli sia stato superato e quali aspetti siano stati considerati rivelatori della limitatezza riscontrata.
È inoltre apodittico e contraddittorio il riferimento al “non sufficiente impatto” della produzione scientifica quale fondamento del giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni, trattandosi di un profilo non compreso tra i criteri di valutazione di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, bensì afferente al distinto requisito dell’impatto della produzione scientifica per il settore concorsuale, attestato dal raggiungimento dei valori soglia di cui al D.M. 589/2018, in relazione al quale la candidata aveva pacificamente conseguito una valutazione positiva.