Non integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, né un nuovo e viziato esercizio del potere della Commissione (già esaurito con l’approvazione degli atti), la relazione da questa predisposta su richiesta dell’Amministrazione e depositata in giudizio al fine di chiarire il contenuto dei verbali concorsuali, allorché essa abbia natura di mero atto interno a valenza difensiva, limitandosi a illustrare il percorso logico già contenuto negli atti impugnati senza elaborare nuove argomentazioni né modificare i giudizi e i punteggi attribuiti; collocandosi sul piano del diritto di difesa dell’Amministrazione, tale relazione non è soggetta ad alcun termine di decadenza ricollegabile all’esaurimento della funzione valutativa della Commissione.
Nelle procedure di chiamata ex art. 18 L. 240/2010 non sussiste l’obbligo di predeterminare uno specifico “peso” numerico di ciascun criterio o parametro, né una scala di equivalenza tra i giudizi descrittivi (“sufficiente”, “buono”, “ottimo”, “eccellente”) e i punteggi numerici: il giudizio finale costituisce il risultato di una valutazione complessiva e di sintesi tecnico-discrezionale di tutta l’attività del candidato, e non il frutto di una media aritmetica dei singoli sub-criteri né di una sommatoria automatica dei giudizi parziali convertiti in voti, essendo sufficiente che la Commissione, fissati criteri, parametri e indicatori, giustifichi con congrua motivazione la prevalenza di un candidato sull’altro. Gli indicatori bibliometrici facoltativi (numero di citazioni, impact factor, indice di Hirsch) sono legittimamente considerati nel quadro del giudizio globale anche senza un punteggio a sé, e l’apporto individuale del candidato desunto dalla sua posizione nel novero dei coautori può legittimamente determinare un giudizio complessivo sulla pubblicazione inferiore a quello suggerito dai soli indici di originalità, congruenza e collocazione editoriale, pur a fronte dell’elevato impact factor della sede.
I giudizi valutativi delle commissioni concorsuali, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili nei soli limiti del palese travisamento dei fatti, della manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità della valutazione né l’autovalutazione alternativa prospettata dal candidato, ma occorrendo la dimostrazione della palese inattendibilità del giudizio; non è pertanto irragionevole la scelta della Commissione di ritenere, superata una motivata soglia temporale (nella specie, dieci anni), non significativo ai fini del punteggio l’ulteriore incremento meramente quantitativo dell’attività didattica (durata e numero di tesi seguite), non traducendosi necessariamente la maggiore anzianità in una maggiore qualità dell’insegnamento, valutata anche sotto i profili del volume, dell’intensità, della continuità e della congruenza.
È del pari sufficiente che i titoli siano acquisiti al procedimento e considerati nel quadro della valutazione globale, senza comparazione atomistica, risultando legittima la riconduzione di un titolo (quale la qualità di Full Member di un European Reference Network) nell’ambito delle attività clinico-assistenziali anziché di ricerca, secondo la qualificazione tecnico-discrezionale operata dalla Commissione.