Considerato che le questioni prospettate nel ricorso, specialmente per quanto concerne la legittimità del “punteggio cumulativo” asseritamente attribuito dalla Commissione giudicatrice ai candidati, richiedono un grado di approfondimento proprio della fase di merito della causa e ritenuto che, tenuto anche conto dell’esigenza di conciliare, ex art. 12 bis, co. 2, d.l. 68/2022, l’interesse del ricorrente con i tempi per l’attuazione del PNRR, le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7903 del 30.4.2026
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