Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 25.2.2025, sent. n. 4163

RICERCATORI DI TIPO A - DISCREZIONALITA' TECNICA - VOTO NUMERICO - SETTORE CONCORSUALE 10/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISICPLINARE L-ANT/10, UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - RIGETTO

Sullo scrutinio delle valutazioni espresse da una Commissione scientifica  il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.

Il voto numerico – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa. Esso, infatti, contiene in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. Assicura, inoltre, la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto sotto il profilo motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto. Sicché risulterà scarsamente indicativo o insufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato, ipotesi, quest’ultima, non integrata nel caso di specie, in cui ad ogni pubblicazione (valutabile) è stato attribuito un voto numerico rispondente alla griglia dei criteri (pre)determinati dalla Commissione.

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