Nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia, è illegittima la valutazione comparativa della produzione scientifica che, pur in presenza di un bando che impone l’esame di ciascuna delle sedici pubblicazioni presentate secondo criteri espliciti quali originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, si risolva nella compilazione di valutazioni discorsive identiche per entrambi i candidati, riferite cumulativamente all’intera produzione scientifica: tale approccio non costituisce un raffronto effettivo e approfondito delle pubblicazioni sui criteri di valutazione esplicitamente previsti e non consente di desumere l’attribuzione di una specifica valutazione comparativa per ciascuna delle opere esaminate.
Con riguardo alle dichiarazioni dei candidati relative alla casistica operatoria, in assenza di prova chiara e oggettiva di una falsità documentale non surrogabile da ricostruzioni indiziarie di dati aggregabili in diverso modo non è irragionevole la scelta della commissione di attribuire un pari punteggio a entrambi i concorrenti, tanto più quando entrambi dimostrino un’esperienza operatoria ampia e la metrica degli interventi non costituisca necessariamente il parametro esclusivo di valutazione.
Le critiche alla correttezza scientifica, metodologica o etica delle pubblicazioni altrui, ove non introdotte nel corso del procedimento concorsuale e non portate in alcun modo a conoscenza dei commissari, non possono essere fatte valere in sede giurisdizionale per dimostrare l’illegittimità dell’operato della commissione, richiedendo tali approfondimenti valutazioni di attendibilità del lavoro di ricerca proprie dell’ambito scientifico, editoriale e universitario.
L’art. 18 della L. 240/2010, ispirato ai principi di responsabilità e autonomia dei singoli atenei, non impone il sorteggio dei commissari, con conseguente legittimità della previsione regolamentare che attribuisce al Consiglio di Dipartimento il potere di designazione.
Infine, la mera condivisione di un rapporto di colleganza professionale presso la stessa struttura ospedaliera o di partecipazione al medesimo corso di dottorato non integra una causa di incompatibilità o di astensione del commissario assimilabile alle previsioni di cui all’art. 51 c.p.c.