Nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia incentrate prevalentemente sulla valutazione della produzione scientifica, sussiste l’obbligo di astensione del commissario che sia coautore di un numero significativo di pubblicazioni in comune con uno dei candidati nella specie diciannove nell’arco dell’ultimo quinquennio, di cui tre comprese tra le sedici presentate per la valutazione di merito intrinseco atteso che, in tale evenienza, il commissario si trova nella posizione obiettivamente non imparziale di esprimere valutazioni su originalità, congruenza e rigore metodologico di lavori di cui è egli stesso coautore, in violazione del principio nemo iudex in causa sua e delle norme sull’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013.
Sebbene la giurisprudenza riconosca come fisiologica, nella comunità accademica, la presenza di collaborazioni scientifiche tra commissari e candidati, tale principio non è assoluto: quando i rapporti di coautoraggio si caratterizzino per frequenza, assiduità e prossimità temporale rispetto alla procedura concorsuale, e comprendano pubblicazioni direttamente sottoposte alla valutazione di merito, scatta l’obbligo di astensione, la cui inosservanza inficia la legittimità dell’intera procedura.
È altresì illegittima la valutazione comparativa della produzione scientifica che si risolva nella compilazione di giudizi discorsivi identici per entrambi i candidati, riferiti cumulativamente alle rispettive sedici pubblicazioni presentate, senza attribuzione di una specifica valutazione per i criteri di originalità, innovatività e rigore metodologico previsti dal bando per ciascuna opera esaminata.
Costituisce inoltre vizio del giudizio comparativo la sproporzione manifestamente irragionevole tra il differenziale obiettivo delle posizioni di primo e ultimo autore dei candidati e il minimo divario di punteggio riconosciuto in relazione a tale criterio. Le critiche alla correttezza scientifica, metodologica o etica delle pubblicazioni altrui, ove non introdotte nel procedimento concorsuale né comunque note ai commissari, esulano dal giudizio di legittimità e richiedono approfondimenti propri dell’ambito scientifico e universitario.