Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12528 del 9.7.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – INSINDACABILITÀ NEL MERITO – SETTORE CONCORSUALE 06/D3 - RIGETTO

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità fondato sull’insufficiente apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione è legittimamente motivato quando la commissione, in assenza di una specificazione del contributo da parte del candidato, deduca la rilevanza dell’apporto individuale dall’ordine dei nomi degli autori riportato in ciascuna pubblicazione, in ossequio alla prassi riconosciuta dalla comunità accademica secondo cui nelle pubblicazioni scientifiche l’ordine degli autori segue criteri espressivi dell’impegno di ciascuno nel contesto dell’opera, con il primo autore quale maggiormente coinvolto nella ricerca, i coautori intermedi in posizione di minor rilievo e l’ultimo quale soggetto che ha svolto il lavoro di coordinamento.

La circostanza che il candidato occupi una posizione preminente come primo o ultimo autore o come corresponding author in un numero limitato delle pubblicazioni selezionate costituisce elemento sufficiente a fondare il giudizio di insufficiente apporto individuale, tanto più quando tale dato non sia smentito da altra documentazione prodotta in giudizio.

Poiché i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 devono ricorrere cumulativamente ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il mancato soddisfacimento anche di uno solo di essi nella specie quello relativo all’apporto individuale nei lavori in collaborazione è di per sé sufficiente a fondare il giudizio negativo, indipendentemente dalla sussistenza di elementi positivi sotto gli altri profili valutativi, ivi compresa la collocazione editoriale delle pubblicazioni su riviste di elevata qualità.

Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione della qualità elevata della produzione scientifica, pur ammissibile nella sua dimensione intrinseca, deve arrestarsi ai profili motivazionali, senza potersi spingere a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’organo tecnico deputato all’accertamento della maturità scientifica del candidato.

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