Le procedure concorsuali devono essere presiedute da regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri valutativi da parte della commissione giudicatrice. Tale operazione comporta l’autolimitazione della discrezionalità tecnica dell’organo esaminatore, con la conseguente impossibilità di fare successivamente applicazione di parametri di giudizio diversi o di non applicare quelli prestabiliti.
La congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, onde tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto inconsiderazione in sede di valutazione comparativa.
Pertanto, la scelta della commissione di non assegnare il massimo dei punti ad un titolo solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è indetto il concorso non risulta tecnicamente censurabile, ma rientra nel c.d. merito scientifico e, come tale, non è sindacabile dal giudice amministrativo.