Nei concorsi universitari non può pretendersi la formulazione di una motivazione analitica, titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione, essendo all’uopo sufficienti dei giudizi sintetici sui vari candidati che siano in grado di descrivere il complessivo profilo dello studioso, il suo grado di maturità, le sue principali o più ricorrenti tematiche di ricerca, la sua aderenza al profilo oggetto del bando, tuttavia – alla luce del vaglio sulla coerenza, ragionevolezza, logicità, consequenzialità e congruente motivazione del giudizio espresso dalla Commissione che spetta al giudice in simili giudizi – deve essere accolto il ricorso che censuri la decisione effettuata dalla Commissione viziata sotto il profilo del difetto di motivazione, non essendo affatto evincibile l’iter logico che ha condotto all’individuazione del vincitore a fronte di una ritenuta sostanziale omogeneità dei candidati.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO