In tema di chiamata di ricercatori universitari a tempo determinato, una volta che le risorse economiche per il reclutamento risultino appostate e presenti e che i requisiti amministrativi di corrispondenza fra studenti e docenti vigenti ratione temporis siano rispettati, rifiutare la chiamata sulla base di valutazioni di prudenza preventiva in considerazione del possibile andamento dei futuri ricavi dell’Ateneo sbilancia la ponderazione nel senso di un eccesso di cautela finanziaria, a detrimento della lineare prosecuzione del procedimento di chiamata con l’assunzione del vincitore di concorso, il quale legittimamente ripone affidamento sul mantenimento delle risorse appostate per il suo reclutamento e tuttora presenti al momento del diniego di chiamata.
Eventuali future sopravvenienze finanziarie negative possono comportare l’adozione di altre e successive contromisure così da tenere in considerazione l’affidamento del vincitore di concorso.
La natura programmatoria dell’atto di diniego di chiamata non vale a sottrarlo all’obbligo di motivazione, dato che esso incide sulla legittima aspettativa del candidato utilmente collocato nella graduatoria di conseguire il bene della vita cui era preordinata la sua partecipazione alla procedura.
La necessità di adeguare la regolazione del rapporto amministrativo alla sopravvenienza di elementi fattuali o di nuove ragioni di pubblico interesse deve tenere nella dovuta considerazione l’affidamento ingenerato nel privato sul precedente assetto di interessi. La motivazione sottesa alla rinnovata decisione dell’Ateneo dovrà essere particolarmente rigorosa ed essere ancorata ad effettive sopravvenienze, dovendosi giustificare adeguatamente la prevalenza dell’interesse pubblico perseguito su quello del ricercatore.
La clausola di riserva contenuta nel bando non è una condizione meramente potestativa, come tale nulla, ma delinea le competenze organizzative e di verifica dell’attuazione della programmazione delle assunzioni sussistenti in capo all’Ateneo.