Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 6067 dell’1.4.2026

RICERCATORI – CHIAMATA VINCITORE CONCORSO – RISORSE ECONOMICHE – AFFIDAMENTO DEL VINCITORE - SETTORE CONCORSUALE 12/H1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18

In tema di chiamata di ricercatori universitari a tempo determinato, una volta che le risorse economiche per il reclutamento risultino appostate e presenti e che i requisiti amministrativi di corrispondenza fra studenti e docenti vigenti ratione temporis siano rispettati, rifiutare la chiamata sulla base di valutazioni di prudenza preventiva in considerazione del possibile andamento dei futuri ricavi dell’Ateneo sbilancia la ponderazione nel senso di un eccesso di cautela finanziaria, a detrimento della lineare prosecuzione del procedimento di chiamata con l’assunzione del vincitore di concorso, il quale legittimamente ripone affidamento sul mantenimento delle risorse appostate per il suo reclutamento e tuttora presenti al momento del diniego di chiamata.

Eventuali future sopravvenienze finanziarie negative possono comportare l’adozione di altre e successive contromisure così da tenere in considerazione l’affidamento del vincitore di concorso.

La natura programmatoria dell’atto di diniego di chiamata non vale a sottrarlo all’obbligo di motivazione, dato che esso incide sulla legittima aspettativa del candidato utilmente collocato nella graduatoria di conseguire il bene della vita cui era preordinata la sua partecipazione alla procedura.

La necessità di adeguare la regolazione del rapporto amministrativo alla sopravvenienza di elementi fattuali o di nuove ragioni di pubblico interesse deve tenere nella dovuta considerazione l’affidamento ingenerato nel privato sul precedente assetto di interessi. La motivazione sottesa alla rinnovata decisione dell’Ateneo dovrà essere particolarmente rigorosa ed essere ancorata ad effettive sopravvenienze, dovendosi giustificare adeguatamente la prevalenza dell’interesse pubblico perseguito su quello del ricercatore.

La clausola di riserva contenuta nel bando non è una condizione meramente potestativa, come tale nulla, ma delinea le competenze organizzative e di verifica dell’attuazione della programmazione delle assunzioni sussistenti in capo all’Ateneo.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
6 Mar 2026
RICERCATORE TEMPO DETERMINATO – INCOMPATIBILITÀ COMMISSARIO – PUBBLICAZIONI ACCETTATE – CURRICULUM VITAE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CEAR-08/B – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA
19 Gen 2026
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO – CORREZIONI VERBALI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SINDACATO GIURISDIZIONALE – SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/09 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 12517 del 9.7.2026

PROFESSORE SECONDA FASCIA – OTTEMPERANZA – ELUSIONE DEL GIUDICATO – RINNOVAZIONE PARZIALE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA – LIMITI DELL’ATTIVITÀ VALUTATIVA IN SEDE DI RIESAME – DIVIETO DI ULTERIORE CONFRONTO DI MERITO IN SEDE DIPARTIMENTALE – NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-10 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-10/C – UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – ACCOGLIMENTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 12275 del 6.7.2026

PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE COMPARATIVA – SORTEGGIO – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-13 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-13/A (EX SSD MED/27) – UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – ACCOGLIMENTO

Ultime News