In tema di incompatibilità dei commissari, le norme che disciplinano le cause di incompatibilità, siccome restringono l’esercizio di un diritto o di una funzione, devono essere qualificate come norme di stretta interpretazione, applicabili solo alle fattispecie in esse tassativamente descritte. È preclusa interpretazione estensiva o analogica: la tipologia di procedura deve essere la “stessa”, mentre non è sufficiente che si tratti di procedura “simile” o “affine”.
Non sussiste incompatibilità del commissario che abbia fatto parte di commissione per procedura RTT riservata quando la nuova procedura sia RTT senza riserva di partecipazione. Le procedure aperte e le procedure riservate non sono la stessa tipologia di procedura selettiva. La procedura con riserva di partecipazione configura diversa modalità di reclutamento rispetto a concorso aperto a tutti, essendo volta a soddisfare esigenze di stabilizzazione che non rilevano nelle procedure senza riserva.
In tema di valutazione pubblicazioni, le previsioni della lex specialis prevedenti la possibilità di attribuire considerazione alle pubblicazioni semplicemente “accettate per la pubblicazione” sono finalizzate ad ampliare il novero delle produzioni scientifiche valutabili. Per testo accettato per la pubblicazione deve intendersi il testo accettato da un editore per la successiva pubblicazione. È sufficiente l’assegnazione del codice ISBN ai fini della valutabilità della pubblicazione.
Il fatto che la lex specialis imponga di presentare curriculum vitae implica che quanto ivi dichiarato debba essere oggetto di valutazione da parte della commissione. Diversamente opinando la presentazione del CV risulterebbe priva di ratio e non verrebbero rispettati i principi della semplificazione amministrativa e della valorizzazione esclusiva del merito nei pubblici concorsi.