Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un concreto vantaggio dall’accoglimento delle censure formulate. Pertanto, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che comporterebbe al più l’esclusione del candidato vincitore, ma non l’ammissione del ricorrente che non ha impugnato il giudizio negativo (tale da non consentire, comunque, l’affidamento dell’incarico) attribuitogli dalla Commissione o il travolgimento dell’intera procedura.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO