Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un concreto vantaggio dall’accoglimento delle censure formulate. Pertanto, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che comporterebbe al più l’esclusione del candidato vincitore, ma non l’ammissione del ricorrente che non ha impugnato il giudizio negativo (tale da non consentire, comunque, l’affidamento dell’incarico) attribuitogli dalla Commissione o il travolgimento dell’intera procedura.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE