Parte ricorrente può avere interesse alla pronuncia sulla legittimità dell’atto di designazione del vincitore di una selezione per un posto da ricercatore di tipo B solo nella misura in cui sia suscettibile di annullamento il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, che ha disposto l’esclusione della stessa dalla procedura concorsuale. Qualora, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la sospensione degli effetti di quest’ultimo provvedimento sia esclusa la sussistenza del fumus boni iuris, la misura cautelare non può essere concessa.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO