Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui i criteri di valutazione ed i relativi “pesi” debbono essere predeterminati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano fissati in modo da favorire alcuni tra i concorrenti (regola prevista per i concorsi universitari è contenuta nell’art. 4 del D.P.R. n. 117 del 2000); il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (e lo stesso vale anche per la valutazione delle pubblicazioni) deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal Legislatore, il quale pone l’accento proprio sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Pertanto, la Commissione giudicatrice deve quindi determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati.
È illegittimo l’operato della Commissione esaminatrice che abbia determinato i criteri di selezione allorché il nominativo del candidato ricorrente era già noto alla stessa; infatti, il ricorrente aveva inviato al Rettore una istanza di ricusazione dei Commissari e alla loro attenzione sottoposta ai fini di un riscontro riguardo un potenziale conflitto di interesse ex art. 51 c.p.c.: in tal maniera la Commissione ha avuto piena conoscenza della partecipazione del ricorrente alla procedura de qua, ancor prima che fossero determinati i criteri di valutazione.