Preso atto dell’intervenuta carenza di interesse alla decisione dell’appellante, è necessario specificare che la riedizione della procedura, che dovrà avvenire in doverosa osservanza di tutti i vincoli giudiziali discendenti dal giudicato, oltre che in conformità alla disciplina di riferimento, non consta essere ancora conclusa, sicché, la natura della presente pronuncia non preclude alla ricorrente l’eventuale attivazione delle tutele previste dall’ordinamento avverso l’esito definitivo.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO