Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 6353 dell’8.4.2026

PROFESSORE ASSOCIATO – VALUTAZIONE TITOLI – ATTIVITÀ DIDATTICA – NATURA QUALITATIVA – INCOMPATIBILITÀ COMMISSARIO – APPORTO INDIVIDUALE - SETTORE CONCORSUALE 10/A1 - SETTORE SCIENTIFICO DISICPLINARE L-ANT-01

In tema di procedure selettive per posti di professore universitario, il giudizio sulla valutazione dei titoli e del curriculum ha natura qualitativa e non quantitativa. Non è possibile effettuare comparazione meramente quantitativa tra attività didattica svolta dai candidati basata unicamente sulla numerosità e sulla durata degli insegnamenti. Aderire a tale tesi comporterebbe trasformazione della natura del criterio da qualitativa a quantitativa, orientato non più all’apprezzamento discrezionale dell’attività didattica svolta ma alla misurazione della durata dei periodi di insegnamento, valorizzando in tal modo la semplice anzianità di servizio, pur non prevista tra i parametri predeterminati.

In tema di valutazione comparativa dei candidati, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di maturità scientifica del candidato. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione è quello di imporre di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati, ma di sceverare secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico i dati rilevanti da quelli non significativi ed esprimere il giudizio sui dati così motivatamente enucleati.

La nuova commissione nominata a seguito dello scioglimento della precedente ha piena autonomia di giudizio rispetto alla precedente nella rinnovazione della valutazione dei candidati. Tale autonomia riguarda anche la valutazione dell’attività didattica e l’assegnazione dei punteggi ad essa relativi.

In tema di incompatibilità dei componenti di commissioni concorsuali, la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate. La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico. Deve trattarsi di rapporto di lavoro o professionale stabile con presenza di interessi economici ovvero di rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Si richiede l’effettività, e non la semplice prospettabilità, di conflitto di interessi. L’obbligo di astensione non sussiste quando la collaborazione scientifica non abbia carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”, in quanto la legislazione universitaria non ha espressamente previsto in tal caso dovere di astensione del “maestro”. L’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che vi è stata valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità.

In tema di valutazione delle pubblicazioni con più autori, la commissione può discernere la rilevanza e le differenze dell’apporto degli autori nel caso di pubblicazioni a più nomi. L’apporto può essere determinato anche in casi dove non sia stato specificato il contributo di ogni singolo autore o laddove non sia rilevabile o evincibile la posizione di primo autore o di corresponding author. La prassi osservata in ambito accademico comporta che l’ordine degli autori abbia senso secondo criteri di progressione. La posizione di primo autore, quando tale posizione non sia dovuta meramente all’ordine alfabetico, notoriamente comporta maggior grado di carico di lavoro e di responsabilità scientifica.

In tema di verbali di commissioni concorsuali, nei concorsi pubblici oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, con conseguenza che l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali. La verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa.

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