Quanto previsto dall’art. 18, comma 6, l. 240/2010 è applicabile anche alle procedure di selezione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, l. 240/210. Pertanto, è legittimo il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori e ricercatori dell’Università che stabilisce che le commissioni giudicatrici devono tenere conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando, nel caso in cui quest’ultimo specifichi che la copertura finanziaria del posto bandito derivi dal finanziamento di un progetto di ricerca. E’ altresì legittimo il bando che, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, prevede che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca. Accoglimento appello
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO