Quanto previsto dall’art. 18, comma 6, l. 240/2010 è applicabile anche alle procedure di selezione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, l. 240/210. Pertanto, è legittimo il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori e ricercatori dell’Università che stabilisce che le commissioni giudicatrici devono tenere conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando, nel caso in cui quest’ultimo specifichi che la copertura finanziaria del posto bandito derivi dal finanziamento di un progetto di ricerca. E’ altresì legittimo il bando che, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, prevede che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca. Accoglimento appello
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO