Quanto previsto dall’art. 18, comma 6, l. 240/2010 è applicabile anche alle procedure di selezione dei ricercatori universitari di cui all’art. 24, l. 240/210. Pertanto, è legittimo il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori e ricercatori dell’Università che stabilisce che le commissioni giudicatrici devono tenere conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando, nel caso in cui quest’ultimo specifichi che la copertura finanziaria del posto bandito derivi dal finanziamento di un progetto di ricerca. E’ altresì legittimo il bando che, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, prevede che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca. Accoglimento appello
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO