La predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell’integrità e della trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, nel senso che altrimenti anche solo il “sospetto” di condizionamento potrebbe inficiare il procedimento.
I verbali delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari inerenti ipotesi di reato commesse nell’ambito della procedura selettiva di cui si discute sono utilizzabili all’interno del giudizio amministrativo essendo vigente il principio dell’atipicità dei mezzi di prova, non risultando previsto alcun divieto espresso di utilizzazione dei documenti formatisi nell’ambito di indagini penali. Non sono condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione laddove sostiene l’applicabilità dell’art. 270 c.p.p., nella parte in cui prevede il divieto di utilizzazione delle intercettazioni “in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti”. Sul punto il TAR adito ritiene di poter condividere quanto sancito da altri precedenti pronunce che, seppur con riferimento alla fattispecie dei procedimenti disciplinari, hanno affermato l’utilizzabilità di detti elementi di indagine e, ciò, considerando che il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 c.p.p. riguarda il processo penale, deputato all’accertamento delle responsabilità che pongono a rischio la libertà personale dell’imputato.
La predeterminazione del profilo poi risultato vincitore e il manifestato intento di far progredire un determinato candidato, costituiscono elementi indiziari univoci, suscettibili di incidere così gravemente sulla legittimità di una procedura concorsuale che, in quanto tali, non possono essere trascurati o relegati nell’irrilevanza di elementi privi della “certezza” della prova, da formarsi nel corso di un dibattimento e nell’ambito del processo penale, e sono elementi utili e sufficienti all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati riferiti alla procedura concorsuale di cui si tratta.