È illegittimo il diniego di chiamata del Consiglio di Dipartimento in quanto diretto sostanzialmente a disattendere il giudizio complessivamente positivo formulato dalla commissione essendogli preclusa la possibilità di non chiamare il candidato indicato dalla commissione giudicatrice come qualificato, sulla base di una diversa e rinnovata valutazione della qualificazione del predetto e non sulla base di esigenze organizzative dell’Organo. Infatti, ove il Consiglio di Dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati e dal giudizio conclusivo di individuazione del candidato vincitore in quanto più idoneo, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole che presiedono i concorsi universitari.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO