È illegittimo il diniego di chiamata del Consiglio di Dipartimento in quanto diretto sostanzialmente a disattendere il giudizio complessivamente positivo formulato dalla commissione essendogli preclusa la possibilità di non chiamare il candidato indicato dalla commissione giudicatrice come qualificato, sulla base di una diversa e rinnovata valutazione della qualificazione del predetto e non sulla base di esigenze organizzative dell’Organo. Infatti, ove il Consiglio di Dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati e dal giudizio conclusivo di individuazione del candidato vincitore in quanto più idoneo, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole che presiedono i concorsi universitari.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO