È illegittimo il diniego di chiamata del Consiglio di Dipartimento in quanto diretto sostanzialmente a disattendere il giudizio complessivamente positivo formulato dalla commissione essendogli preclusa la possibilità di non chiamare il candidato indicato dalla commissione giudicatrice come qualificato, sulla base di una diversa e rinnovata valutazione della qualificazione del predetto e non sulla base di esigenze organizzative dell’Organo. Infatti, ove il Consiglio di Dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati e dal giudizio conclusivo di individuazione del candidato vincitore in quanto più idoneo, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole che presiedono i concorsi universitari.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO