È illegittimo il diniego di chiamata del Consiglio di Dipartimento in quanto diretto sostanzialmente a disattendere il giudizio complessivamente positivo formulato dalla commissione essendogli preclusa la possibilità di non chiamare il candidato indicato dalla commissione giudicatrice come qualificato, sulla base di una diversa e rinnovata valutazione della qualificazione del predetto e non sulla base di esigenze organizzative dell’Organo. Infatti, ove il Consiglio di Dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati e dal giudizio conclusivo di individuazione del candidato vincitore in quanto più idoneo, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole che presiedono i concorsi universitari.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 12275 del 6.7.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE COMPARATIVA – SORTEGGIO – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-13 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-13/A (EX SSD MED/27) – UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – ACCOGLIMENTO