È illegittimo il diniego di chiamata del Consiglio di Dipartimento in quanto diretto sostanzialmente a disattendere il giudizio complessivamente positivo formulato dalla commissione essendogli preclusa la possibilità di non chiamare il candidato indicato dalla commissione giudicatrice come qualificato, sulla base di una diversa e rinnovata valutazione della qualificazione del predetto e non sulla base di esigenze organizzative dell’Organo. Infatti, ove il Consiglio di Dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati e dal giudizio conclusivo di individuazione del candidato vincitore in quanto più idoneo, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole che presiedono i concorsi universitari.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sente. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE