Nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della Commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della Commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la Commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26.2.2026, sent. n. 1380
PROFESSORE ORDINARIO – CRITERI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – CONTINUITÀ DIDATTICA – INAMMISSIBLITA’ MOTIVI AGGIUNTI – SETTORE CONCORSUALE 06/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/21 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II