Una prova di idoneità, prevista espressamente dal bando come meramente eventuale, ben difficilmente potrebbe legittimamente costituire tassello fondamentale di una prevalenza concorsuale di un candidato sull’altro, per la semplice ragione che, dovendosi rispettare la par condicio tra candidati, non potrebbe ragionevolmente ammettersi che solo alcuni di essi ricevano la relativa valutazione (positiva o negativa che sia) confluente in quella finale e possibilmente determinante per l’esito comparativo.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO