La valutazione discrezionale del Ministero dell’Università e della Ricerca in tema di equivalenza di titoli accademici stranieri non univoci (come il titolo di maître de conférences de classe normale) deve essere fondata su un esame puntuale e accurato, che non può essere pretermesso – senza incorrere nella violazione dell’auto-vincolo fissato dal Ministero – per ragioni di chiarezza, predeterminazione e imparzialità dell’azione amministrativa. A tale scopo, i parametri del curriculum vitae del candidato e dell’istituzione di appartenenza non devono essere valutati in senso assoluto ma in funzione di una valutazione tecnica nel senso della corrispondenza del profilo del candidato e dell’istituzione universitaria straniera di appartenenza, presso cui lo studioso ha operato, nel senso di una più adatta e più sovrapponibile corrispondenza con il profilo professionale del ricercatore italiano o con il profilo professionale del professore italiano di seconda fascia.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sente. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE