La valutazione discrezionale del Ministero dell’Università e della Ricerca in tema di equivalenza di titoli accademici stranieri non univoci (come il titolo di maître de conférences de classe normale) deve essere fondata su un esame puntuale e accurato, che non può essere pretermesso – senza incorrere nella violazione dell’auto-vincolo fissato dal Ministero – per ragioni di chiarezza, predeterminazione e imparzialità dell’azione amministrativa. A tale scopo, i parametri del curriculum vitae del candidato e dell’istituzione di appartenenza non devono essere valutati in senso assoluto ma in funzione di una valutazione tecnica nel senso della corrispondenza del profilo del candidato e dell’istituzione universitaria straniera di appartenenza, presso cui lo studioso ha operato, nel senso di una più adatta e più sovrapponibile corrispondenza con il profilo professionale del ricercatore italiano o con il profilo professionale del professore italiano di seconda fascia.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO