La Commissione deve considerare gli indici bibliometrici, se previsti, motivando eventuali scostamenti da essi. In sede di valutazione comparativa, pur non essendo vincolata ai suddetti indici, la Commissione deve comunque tenerne conto e giustificare la propria determinazione finale. Inoltre, nei settori medici, l’attività clinica non può essere marginalizzata rispetto alla didattica e alla ricerca, dovendosi garantire una valutazione coerente con il quadro normativo di riferimento.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO