La Commissione deve considerare gli indici bibliometrici, se previsti, motivando eventuali scostamenti da essi. In sede di valutazione comparativa, pur non essendo vincolata ai suddetti indici, la Commissione deve comunque tenerne conto e giustificare la propria determinazione finale. Inoltre, nei settori medici, l’attività clinica non può essere marginalizzata rispetto alla didattica e alla ricerca, dovendosi garantire una valutazione coerente con il quadro normativo di riferimento.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO