Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 8442 del 17.5.2023

PROFESSORE ORDINARIO – PERSISTENZA INTERESSE AL RICORSO IN CASO DI AVVENUTA FORMULAZIONE DI UN MOTIVO VOLTO ALL’ANNULLAMENTO INTEGRALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – ACCOGLIMENTO

Non sussiste la pretesa carenza di interesse alla coltivazione delle relative censure, in virtù del giudizio valutativo riportato dal ricorrente, nel caso in cui sia stato proposto un motivo di ricorso volto all’annullamento integrale della procedura di selezione. La natura del vizio dedotto in ricorso, infatti, in ragione della sua attitudine ad inficiare (per la parte interessata dalle doglianze sul punto prospettate) la complessiva fase valutativa inerente alla procedura de qua – includente l’operata individuazione ex ante dei sub-criteri di valutazione e la conseguente applicazione nell’ambito della concreta attività di giudizio ad opera della Commissione medesima – sottende la configurazione dell’interesse alla relativa contestazione in chiave di interesse strumentale alla ripetizione (parziale) della procedura ai fini della rinnovazione del giudizio, su base individuale e comparativa, in relazione ai candidati partecipanti alla procedura.

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, l’eventuale individuazione di sub-criteri di valutazione (e dei correlati punteggi) costituisce una mera facoltà demandata alle commissioni di concorso (ovvero di gara) nell’ambito del perimetro generale delineato dal bando: ove esercitata – nel rispetto della lex specialis della procedura – consente di rendere concreti i parametri generali di valutazione individuati dall’Amministrazione nella medesima lex specialis, così da esplicitare in maniera chiara e trasparente l’iter logico tramite il quale si perviene all’individuazione del candidato vincitore.

La definizione ex ante dei sub-parametri di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice – nel senso di dare maggiore rilevanza alle pubblicazioni rispetto all’attività di docenza – integra dunque violazione delle previsioni sul punto poste dalla lex specialis della procedura valutativa (e dall’apposito Regolamento di Ateneo), laddove è stabilito che “Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD…”.

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