E’ illegittimo il modus operandi di una commissione per la selezione di un professore ordinario, che abbia conosciuto il nome dei candidati prima di predisporre il testo delle prove, abbia redatto il testo di queste prevedendone una perfettamente aderente all’argomento della tesi di dottorato del candidato controinteressato, per poi attribuire allo stesso la possibilità di scegliere l’argomento a lui più confacente privilegiando, anziché l’estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti, la loro chiamata in ordine alfabetico.
E’ illegittima la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’Università a derogare all’ordinaria regola della estrazione a sorte dei componenti di una commissione per la copertura di un posto da professore ordinario. Da questo, pertanto, non può che derivare l’illegittimità della sua composizione.