La nomina dei componenti della commissione di una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore associato costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. In particolare, la mancata ricusazione del componente della commissione non preclude la proposizione in sede giurisdizionale della censura relativa alla dedotta violazione dell’obbligo di astensione
Come affermato da costante giurisprudenza amministrativa, non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso un giudizio negativo – nel caso di specie tramite mail e nelle delibere del consiglio di Dipartimento – nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51 c.p.c.
A fronte della inesistenza di disposizioni normative tese a disciplinare le regole di formazione delle commissioni per le procedure di reclutamento dei professori universitari e lo svolgimento dei relativi lavori, assumono valenza centrale le previsioni dei regolamenti di Ateneo. Una volta che l’Università si sia autovincolata al rispetto di una determinata regola di formazione e composizione delle commissioni di concorso, non può successivamente disapplicarla o immotivatamente discostarsene senza che ciò influisca sulla legittimità della costituzione di tale organo. Un tale comportamento, infatti, si riverbererebbe negativamente sulla obiettività e imparzialità dei giudizi che la stessa commissione è chiamata ad esprimere nell’esercizio della sua attività valutativa dei profili dei candidati.