Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1117 del 10.2.2025

PROFESSORE ORDINARIO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/07 – ACCOGLIMENTO

Avrebbe dovuto astenersi il Presidente della Commissione che risulta aver cooperato nella produzione di oltre la metà delle pubblicazioni scientifiche offerte in valutazione dal candidato nella procedura selettiva in disamina e che ha rapporti di collaborazione stabili (connotati da una continuità e da una assiduità) tra i due soggetti. Infatti, il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio.

E’ illegittimo che il Presidente della Commissione possa astenersi parzialmente dal valutare la produzione sceintifica del candidato, in quanto coautore di alcune di esse, per due ragioni:

– il Presidente ha senz’altro partecipato alla valutazione del curriculum complessivo del candidato, che si basa su un giudizio d’insieme relativo all’intero elenco delle pubblicazioni presentate, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca: ciò rende assai problematico affermare che il giudizio complessivo sia stata espresso “al netto” della valutazione dei tre lavori citati,

– la citata astensione di carattere solo parziale, ha implicato che una parte delle valutazioni cui la Commissione è stata chiamata sia stata effettuata solo da due componenti, anziché dai previsti tre.

Pertanto, delle due l’una: o sussistono i presupposti per l’astensione e, di conseguenza, si avrà la sottrazione del commissario dall’espressione di ogni giudizio, ivi compreso quello globale e sintetico; oppure detti presupposti non si apprezzano affatto e si proseguirà con gli ordinari lavori della Commissione.

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